Marcatura CE

Marcatura CE

Marcatura CE

Per poter essere venduti sul mercato europeo, i prodotti elettrici ed elettronici e le apparecchiature per telecomunicazioni devono ottenere la marcatura CE a garanzia che i requisiti previsti dall’Unione Europea in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente siano rispettati.

Sicom Testing esegue tutte le prove tecniche e prepara la documentazione per la certificazione CE di diverse tipologie di prodotti, tra i quali:

  • radio trasmittenti e riceventi (radiocomandi, Wi-Fi, Zigbee, dispositivi a corto raggio SRD ed altri)
  • elettrodomestici
  • prodotti per ambito ferroviario e nautico
  • sistemi per automazione e controllo
  • componenti per la domotica
  • arredi elettrificati
  • telefoni cellulari
  • localizzatori satellitari

Come ottenere il marchio CE

Per i fabbricanti la procedura per ottenere il marchio CE si articola nelle seguenti fasi, per le quali è possibile rivolgersi a un laboratorio competente come Sicom Testing.

  1. Identificazione dei requisiti essenziali richiesti dalle direttive della Comunità Europea in relazione al prodotto da certificare.
  2. Collaudo del prodotto ed esecuzione di altre attività tecniche per verificare la rispondenza ai requisiti richiesti dalle norme applicabili.
  3. Predisposizione di un fascicolo tecnico che raccolga tutta la documentazione necessaria a identificare il prodotto e attestarne la conformità ai requisiti delle direttive applicabili.
  4. Posizionamento del marchio CE che deve essere visibile, leggibile e indelebile.
  5. Redazione della Dichiarazione di Conformità UE che indichi la conformità del prodotto a tutti i requisiti di legge.

Il marchio CE è valido per i prodotti realizzati sia all’interno che all’esterno della Comunità Europea, ed è necessario per la loro commercializzazione all’interno della Comunità.

Obblighi degli importatori

Gli importatori possono immettere sul mercato europeo solo prodotti che sono conformi alle norme CE.
È obbligo dell’importatore assicurarsi che il fabbricante abbia:

  • eseguito l’appropriata procedura di valutazione
  • preparato la documentazione tecnica
  • apposto il marchio CE sull’apparecchio
  • accompagnato il prodotto con i documenti prescritti
  • rispettato,come previsto , i requisiti obbligatori di identificazione del prodotto e del fabbricante

Se l’importatore ritiene che un apparecchio non soddisfi i requisiti di conformità CE, non può immettere il prodotto sul mercato fino a quando questo non è reso conforme. Inoltre, se vi sono possibili motivi di rischio, deve informarne il fabbricante e le autorità di vigilanza.

Gli importatori devono identificarsi indicando sull’apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio aggiungendo anche un indirizzo postale o un documento di accompagnamento all’apparecchio che fornisca alle autorità competenti i dati necessari per un eventuale contatto.

Un importatore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi dei fabbricanti quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale, oppure quando apporta modifiche a un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle direttive applicabili.

Obblighi dei distributori

I distributori devono sapere quali prodotti devono avere la certificazione CE e conoscere la documentazione di accompagnamento. Inoltre, devono sapere riconoscere prodotti palesemente non conformi. In generale i distributori devono essere anche in grado di dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza e adottato le misure di controllo necessarie per i prodotti da loro commercializzati.

Un distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi dei fabbricanti quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale, oppure quando apporta modifiche a un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle direttive applicabili.

Direttive di riferimento

Le principali direttive di riferimento applicate da Sicom Testing sono:

  • 2014/53/EU riguardante le apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
  • 2014/30/EU relativa alla compatibilità elettromagnetica
  • 2014/35/EU relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
  • Raccomandazione del Consiglio 1999/519/EC relativa ai limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz
  • 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  • 2001/95/EC relativa alla sicurezza generale dei prodotti
  • 2008/57/EC relativa a interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
  • 2014/90/EU (ex 96/98/CE) su equipaggiamento marittimo

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