Come è noto, la certificazione CE è un elemento indispensabile alla commercializzazione di alcune tipologie di prodotti sul mercato europeo. E’ definita dall’applicazione di standard e direttive che attestano la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea in termini di tutela della salute, sicurezza e salvaguardia dell’ambiente.
L’ottenimento – e il mantenimento – della certificazione CE presenta una serie di obblighi specifici per i diversi operatori economici coinvolti. L’adempimento a tali obblighi – e dunque la conformità della marcatura – è valutato dagli Stati membri attraverso organismi notificati, atti a a svolgere il processo di verifica della costanza della conformità del prodotto alle disposizioni.
In caso di rilevata non conformità (e di non intervento risolutivo dell’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità stessa), si aprono diversi scenari nei confronti del prodotto e degli operatori coinvolti nella sua commercializzazione. Uno tra questi è il ritiro dei prodotti dal mercato.
Nel caso di mancato adeguamento della certificazione CE, infatti, le autorità competenti adottano le misure idonee a limitare o vietare l’immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a spese del responsabile dell’immissione delle apparecchiature nel mercato.
Sanzioni: i prodotti da costruzione
A corredo dell’adozione di provvedimenti restrittivi come il divieto di circolazione e il ritiro, esistono sanzioni pecuniarie e detentive, ben delineate – nel caso dei prodotti da costruzione – dal D.Lgs. n.106/2017. Le sanzioni rappresentate sono categorizzabili come:
- sanzioni penali pecuniarie (con previsione di ammenda minima e massima);
- sanzioni penali detentive (con previsione di arresto);
- sanzioni penali congiunte (con previsione di arresto e ammenda);
- sanzioni amministrative pecuniarie.
Nello specifico, il fabbricante che violi i principi generali e le disposizioni relative all’uso della Marcatura CE – e regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 – è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora i prodotti in questione siano destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Sanzioni: la compatibilità elettromagnetica
A disciplinare altra materia rispetto al D.Lgs. n.106/2017, troviamo l’Art. 15. del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 per l’Attuazione della direttiva 2004/108/CE. L’articolo definisce le sanzioni in materia di compatibilità elettromagnetica di apparecchiature, apparecchi e impianti, delineando che:
• Chiunque immetta nel mercato apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 ad euro 24.000. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporti modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportino la mancata conformità ai requisiti di protezione.
• Chiunque immetta nel mercato, commercializzi, distribuisca in qualunque forma o installi apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione, siano sprovvisti della prescritta marcatura CE e della documentazione tecnica, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 12.000.
Le sanzioni, inoltre, riguardano anche chiunque apponga marchi che possano confondersi con la marcatura CE (ovvero ne limitino la visibilità e la leggibilità): in tal caso la sanzione amministrativa si attesta su una somma da euro 1.000 ad euro 6.000.
Allo stesso modo, per chiunque promuova pubblicità per apparecchiature che non rispettino le prescrizioni del decreto legislativo si prevede una sanzione amministrativa di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000.
Conclusioni
La presa in esame di queste due normative – e il focus sull’aspetto sanzionatorio delle stesse – è volta a favorire la riflessione sulla necessità di applicare standard e direttive in piena congruenza con le leggi. Andando ad interpretare in modo non corretto le regole – allo scopo di non sottoporre le apparecchiature a tutte le opportune verifiche di conformità – si incorre in provvedimenti che, a livello economico oltre che produttivo, incidono in maniera dirimente sulla commercializzazione dei prodotti sul mercato.
Sicom Testing offre un servizio completo per la certificazione CE dei prodotti.
Sanzioni: i prodotti da costruzione
A corredo dell’adozione di provvedimenti restrittivi come il divieto di circolazione e il ritiro, esistono sanzioni pecuniarie e detentive, ben delineate – nel caso dei prodotti da costruzione – dal D.Lgs. n.106/2017. Le sanzioni rappresentate sono categorizzabili come:
- sanzioni penali pecuniarie (con previsione di ammenda minima e massima);
- sanzioni penali detentive (con previsione di arresto);
- sanzioni penali congiunte (con previsione di arresto e ammenda);
- sanzioni amministrative pecuniarie.
Nello specifico, il fabbricante che violi i principi generali e le disposizioni relative all’uso della Marcatura CE – e regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 – è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora i prodotti in questione siano destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Sanzioni: la compatibilità elettromagnetica
A disciplinare altra materia rispetto al D.Lgs. n.106/2017, troviamo l’Art. 15. del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 per l’Attuazione della direttiva 2004/108/CE. L’articolo definisce le sanzioni in materia di compatibilità elettromagnetica di apparecchiature, apparecchi e impianti, delineando che:
• Chiunque immetta nel mercato apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 ad euro 24.000. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporti modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportino la mancata conformità ai requisiti di protezione.
• Chiunque immetta nel mercato, commercializzi, distribuisca in qualunque forma o installi apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione, siano sprovvisti della prescritta marcatura CE e della documentazione tecnica, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 12.000.
Le sanzioni, inoltre, riguardano anche chiunque apponga marchi che possano confondersi con la marcatura CE (ovvero ne limitino la visibilità e la leggibilità): in tal caso la sanzione amministrativa si attesta su una somma da euro 1.000 ad euro 6.000.
Allo stesso modo, per chiunque promuova pubblicità per apparecchiature che non rispettino le prescrizioni del decreto legislativo si prevede una sanzione amministrativa di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000.
Conclusioni
La presa in esame di queste due normative – e il focus sull’aspetto sanzionatorio delle stesse – è volta a favorire la riflessione sulla necessità di applicare standard e direttive in piena congruenza con le leggi. Andando ad interpretare in modo non corretto le regole – allo scopo di non sottoporre le apparecchiature a tutte le opportune verifiche di conformità – si incorre in provvedimenti che, a livello economico oltre che produttivo, incidono in maniera dirimente sulla commercializzazione dei prodotti sul mercato.
Sicom Testing offre un servizio completo per la certificazione CE dei prodotti.
Per chiedere ulteriori informazioni su questo argomento, scrivere a info@sicomtesting.com
o chiamare il numero +39 0481 778931.
salve
mi volevo dotare di questo apparecchio
https://www.mullerrarecoins.com/product/auracle-agt3-gold-tester/
pero mi dicono che. non conforme in eu se l ho acquisto negli USA posso usarlo qui
Buongiorno,
La conformità dei prodotti per la commercializzazione nel mercato statunitense non può essere utilizzata nel mercato europeo e viceversa. Se si acquista un prodotto negli Stati Uniti, questo può essere immesso nel mercato europeo solo se il produttore ha provato la conformità del prodotto secondo le leggi europee, redatto la dichiarazione di conformità europea e apposto il marchio CE sul prodotto.
Cordiali Saluti
Sicom Test
Buongiorno,
Mi chiedevo se fossi interessato a vendere un articolo dalla Cina che sia una piccola palla/giocattolo per gatti alimentata dall’elettricità. Questo prodotto deve essere certificato? Il nome del prodotto è Palla a gravità per animali domestici, vedere per informazioni esatte sul prodotto.
Ero anche interessato a vendere una spazzola per gatti autopulente. Non credo che ne abbia bisogno, ma voglio solo esserne sicuro.
Grazie per la tua risposta, ti auguro uno splendido proseguimento di giornata,
Cordiali saluti, Kajzr
Buongiorno,
Alla palla/giocattolo per gatti sono applicabili le direttive EMC e RoHS (in quanto alimentato dall’elettricità), quindi il prodotto deve avere la marcatura CE, inoltre se il prodotto può essere connesso alla rete elettrica (ad esempio per la ricarica) è applicabile anche la direttiva LVD, se invece è alimentato da una batteria che ha una tensione nominale molta bassa (es. 3V) si applica la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSD).
Per quanto riguarda la spazzola, per immetterla sul mercato comunitario, bisogna dimostrare che sia un prodotto sicuro secondo la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSD).
Cordiali Saluti
Sicom Test
Con il mio acquisto ho ricevuto il certificato di conformità CE. Tuttavia il codice a cui fa riferimento (EN 12101-2:2003-09) è stato ritirato e sembra essere sostituito dalla EN 12101-2:2017. Ciò rende nullo il Certificato di conformità? E il prodotto “non adatto allo scopo”?
Buongiorno,
Nonostante sia stata pubblicata la norma EN 12101-2:2017, nella lista degli standard armonizzati, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa al regolamento 305/2011 per i prodotti da costruzione è ancora indicata la norma EN 12101-2:2003 che quindi garantisce ancora la presunzione di conformità ai sensi del regolamento, la conformità ai requisiti del regolamento può essere garantita utilizzando la versione 2003 della norma. La presunzione di conformità è valida fino alla pubblicazione di una nuova norma o di un corrispondente emendamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Cordiali Saluti
Sicom Test
Gli avviatori e i quadri di media tensione richiedono la marcatura e la certificazione CE
Buongiorno,
I dispositivi elettrici a media tensione (maggiore di 1000 Vac o 1500 Vdc) non ricadono sotto nessuna direttiva o regolamento europeo e non necessitano di marcatura CE; fanno eccezione i trasformatori che ricadono sotto il regolamento 548/2014/UE (ecodesign), in questo caso è necassaria la marcatura CE.
Cordiali Saluti
Sicom Test
Buongiorno.
Ho acquistato un dispositivo professionale per cavitazione e radiofrequenza da Amazon, ed è arrivato con un sigillo sul retro del dispositivo che mi ha fatto presumere che fosse certificato CE. Quello che succede è che il venditore non ha inviato alcuna scheda tecnica del dispositivo o documentazione che possa provare la veridicità della certificazione CE.
Sarà quindi valido? Potrò avere un dispositivo del genere presso un centro estetico?
Grazie!!
Buongiorno,
Il dispositivo in questione deve essere considerato un dispositivo medicale (anche se usato per estetica), secondo il REGOLAMENTO (UE) 2017/745 un dispositivo medicale marcato CE deve essere registrato nella banca dati dei dispositivi medicali “EUDAMED” ed avere un codice UDI (indicato nella documentazione del dispositivo) attraverso il quale è possibile verificare che il dispositivo sia registrato.
Cordiali Saluti
Sicom Test
Ho acquistato un decespugliatore da un produttore francese per il mio miniescavatore da 1,6 tb, il quale mi ha confermato di aver rispettato le norme di sicurezza. Il dispositivo si è disintegrato dopo poche ore di utilizzo. Ho scoperto che non è certificato CE e le istruzioni per l’uso sono incomplete. Per fortuna e solo per fortuna l’autista non è stato colpito dal portalama che era diventato in un disco volante. Il produttore mi ha confermato che la certificazione CE non è obbligatoria per il suo prodotto. Questo prodotto mi sembra molto pericoloso. Voglio che questo produttore si riprenda la sua macchina e avverta i suoi clienti.
Buongiorno,
Un decespugliatore deve essere conforme alla direttiva macchine e quindi deve avere il marchio CE (apponibile dopo aver verificato la conformità alla normative), se non è conforme alle normative non può essere immesso sul mercato.
Cordiali Saluti
Sicom Test
Buongiorno
Volevo farvi una domanda. Per commercializzare un prodotto nell’UE, deve avere una marcatura CE visibile sul prodotto.
Nel caso dei telefoni cellulari, finora, lo stiamo acquistando con il marchio CE e con il certificato digitale nel software del telefono.
Questa marcatura CE è obbligatoria in tutti i paesi per essere venduta?
Quando acquistiamo telefoni cellulari da altri paesi, siamo responsabili che abbiano il marchio CE ed è anche necessario che siano dotati di una dichiarazione di conformità?
Nel caso dei dispositivi mobili, se hanno solo i certificati nel software del telefono, è sufficiente?
È obbligatorio in Spagna che il telefono abbia quel marchio CE sul retro del telefono? Come dovrebbe essere certificato un telefono cellulare?
E infine, qual è la legislazione / regolamento che si applica alle apparecchiature di telefonia mobile da certificare?
Grazie per la vostra attenzione
Buongiorno,
-La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta, a meno che ciò non sia possibile o necessario a causa della natura dell’apparecchiatura radio. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile e leggibile sull’imballaggio.
-La marcatura CE è obbligatoria in tutti i paesi dello spazio economico europeo.
-Tutti i dispositivi radio messi in commercio nello spazio economico europeo devono avere sia il marchio CE che la dichiarazione di conformità.
-La Spagna fa parte dello spazio economico europeo quindi tutti dispositivi radio messi in commercio in Spagna devono avere il marchio CE
-I requisiti per certificare un dispositivo radio sono indicati nella direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/EU.
Cordiali Saluti
Ciao,
Sto pensando di realizzare un portabici da parete. Capisco che la marcatura CE o l’autocertificazione non sarebbero necessarie. Spero di conformarmi alla direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti, sarebbe obbligatorio qualcos’altro? Qualche consiglio da tenere in considerazione?
Grazie mille e saluti
Buongiorno.
A noi risulta che per questo prodotto sia sufficiente applicare la Direttiva Generale sulla Sicurezza dei Prodotti.
Un saluto da Sicom Testing
Salve,
vorrei importare dalla Cina un piccolo sterilizzatore portatile con luci LED UV-C.
Il fornitore cinese mi ha fornitore le certificazioni CE+Rohs, ma trattandosi di prodotto a “bassissima tensione” non riesco a capire se è necessaria la certificazione CE oppure no. Inoltre se le certificazioni ricevute sono sufficienti per apporre il marchio CE sul prodotto.
Potete aiutarmi?
Grazie mille
Beccalossi Luca
Buongiorno.
Il prodotto deve essere certificato per il mercato europeo e probabilmente per gli aspetti di sicurezza si dovrà applicare la direttiva di sicurezza generale dei prodotti GPSD 2001/95/EC. Se contiene parti elettroniche il prodotto ricade anche sotto la direttiva della compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU, e in questo caso si dovrà apporre il marchio CE. A questo tipo di apparecchiature si applica anche la direttiva RohS.
Sicom testing può fornire un servizio completo per questo tipo di prodotti, che parte dal valutare la documentazione resa disponibile dal fornitore e all’individuare il percorso più economico per immettere il prodotto sul mercato in accordo alle norme, avendo anche in casa tutta la capacità per effettuare eventuali prove richieste.
Un saluto da Sicom Testing