La Direttiva Bassa Tensione (LVD)

La direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio – datata al 26 febbraio 2014 e recepita in Italia dal Decreto Legislativo n.86 del 19 maggio 2016 – armonizza le legislazioni degli Stati membri in relazione al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro specifici limiti di tensione. La direttiva è volta ad assicurare che le apparecchiature elettriche coinvolte dispongano delle protezioni adeguate contro pericoli elettrici di varia natura. Riferendosi a norme tecniche IEC/ISO EN – alle quali i produttori di prodotti elettrici devono attenersi – la Direttiva esplicita i rischi previsti per la salute e la sicurezza, definendo i parametri per cui i dispositivi siano sicuri rispetto all’uso previsto.

Questa direttiva rientra nel quadro legislativo per la libera circolazione e commercializzazione dei prodotti nella comunità europea. Il suo fine ultimo è quello di evitare i rischi connessi ad un prodotto o ad un fenomeno, difendendo dunque un interesse comune dei cittadini e delle aziende europee.

Il nome in inglese per questa direttiva è: Low Voltage Directive;

La sua sigla abbreviata è: LVD;

Il suo codice è: 2014/35/EU;

Le precedenti direttive su questo argomento, oggi non più in vigore sono: 2006/95/EC, 73/23/CEE.

E’ utile conoscere i riferimenti delle vecchie direttive perché si trovano sovente nella documentazione di prodotti o componenti, ma anche nelle leggi e regolamenti europei se non sono stati recentemente aggiornati.

Campo di applicazione: la direttiva 2014/35/EU (LVD) riguarda il materiale elettrico in corrente alternata e in corrente continua con tensione nominale rispettivamente tra 50 e 1000 V e tra 75 e 1500 V.

Requisiti essenziali: i prodotti coinvolti dall’ambito di applicazione della direttiva, per essere messi sul mercato europeo, devono essere conformi ai requisiti essenziali descritti nell’allegato 1 della direttiva. In linea generale i requisiti essenziali della direttiva riguardano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno.

Principali contenuti della direttiva

  • Premesse
  • Campo di applicazione
  • Definizioni
  • Requisiti essenziali
  • Obblighi del fabbricante
  • Obblighi degli altri operatori economici
  • Libera circolazione
  • Presunzione di conformità e norme armonizzate
  • Valutazione di conformità
  • Organismi notificati
  • Marcatura CE

Analisi circuitiPremesse

S’intendono come “Premesse” le motivazioni che hanno portato alla scrittura della direttiva stessa.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione definisce le categorie di prodotti o di fenomeni disciplinati dalla direttiva. Spesso viene espresso un criterio generale affiancato da liste esplicite di prodotti/fenomeni che sono soggetti alla direttiva e di prodotti/fenomeni che sono esclusi dalla direttiva in modo da chiarire le situazioni particolari.

Definizioni

Nella sezione “Definizioni” si intendono incluse tutte quelle spiegazioni specifiche dei principali termini utilizzati nella direttiva, utili a comprendere a pieno il campo di applicazione.

Requisiti essenziali

I requisiti essenziali sono i requisiti ai quali il prodotto deve essere conforme per poter essere immesso sul mercato. Spesso i requisiti essenziali si collocano nell’allegato I della direttiva.

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante (o un suo mandatario nella Comunità Europea) è il principale responsabile dell’immissione di un prodotto sul mercato. In questo capitolo vengono descritti gli obblighi e le procedure che questi deve seguire, rimandando agli allegati della direttiva per spiegazioni e regolamentazioni più dettagliate.

Obblighi degli altri operatori economici

Distributori e commercianti al dettaglio sono anch’essi responsabili e perseguibili se commerciano oggetti che non sono conformi alle direttive europee. Essi devono verificare che il produttore abbia fatto eseguire il collaudo di sicurezza elettrica, che il prodotto sia dotato della dichiarazione di conformità UE e che rechi il marchio CE.

L’eventuale importatore deve assicurarsi che le procedure per la verifica di conformità del prodotto siano state eseguite, deve verificare la presenza della marcatura CE e assicurarsi che la documentazione tecnica del prodotto sia a disposizione delle autorità nazionali competenti.

Libera circolazione

Gli Stati membri devono presumere che i prodotti muniti di marcatura CE siano conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che ne prevedono l’apposizione. Non possono pertanto vietare, limitare o impedire l’immissione nel mercato e la messa in servizio sul loro territorio di prodotti che recano la marcatura CE, a meno che le disposizioni in materia di marcatura CE non siano state applicate impropriamente.

Presunzione di conformità e norme armonizzate

Alle direttive di nostro interesse è associata una lista di Norme armonizzate che viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Le Norme armonizzate facilitano molto la verifica della conformità di un prodotto ai requisiti di una direttiva. In queste norme viene descritto in dettaglio come devono essere eseguite le prove o altri generi di valutazione necessari per la verifica di sicurezza elettrica.

Se per un prodotto sono disponibili le Norme armonizzate a copertura di tutti i requisiti della direttiva – se queste norme vengono applicate in maniera completa ed il prodotto supera tutte le prove previste dalle norme stesse – allora si può presumere che il prodotto sia conforme ai requisiti di quella direttiva. In mancanza di Norme armonizzate adeguate al prodotto il percorso è più complicato e costoso.

Attrezzare un laboratorio idoneo per eseguire le prove richieste dalle Norme Armonizzate è cosa piuttosto onerosa. Per questo motivo i fabbricanti si affidano sovente a laboratori di prova esterni per il collaudo di sicurezza elettrica.

Organismi notificati

In Europa è l’ente che può fare una valutazione di conformità agendo come terza parte oppure valutare se quella fatta dal produttore e dai suoi laboratori di fiducia è corretta. Nella gran parte dei casi tuttavia il ricorso a un organismo notificato non è previsto o comunque non necessario.

Marcatura CE

I prodotti conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che prevedono la marcatura CE devono recarla. Tale marcatura è, in particolare, un’indicazione che i prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di tutte le direttive applicabili e che sono stati sottoposti a una procedura di valutazione della conformità prevista dalle direttive stesse. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare le misure necessarie per proteggere la marcatura CE.

Sicom Testing con la sua vasta esperienza offre una ampia gamma di servizi per il collaudo di sicurezza elettrica.

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53 commenti su “La Direttiva Bassa Tensione (LVD)”

  1. Quali standard sono applicabili alla mia telecamera di monitoraggio Wi-Fi?
    1. Funziona a 12 V CC, 3 A, 36 W, USB tipo C PD, alimentato da caricabatterie e cavo USB tipo C.
    2. Wi-Fi a doppia banda da 2,4 GHz e 5 GHz con 2 moduli.
    3. Batteria da 10000 mAh integrata.

    Rispondi
    • Buongiorno,
      Il suo prodotto, per poter essere immesso sul mercato europeo, deve essere testato secondo gli standard:
      EN 300 328
      EN 301 893
      EN 301 489-1/-17
      EN 62368-1
      EN 62311 (nel caso possa essere tenuta in mano durante l’uso bisogna eseguire le prove di SAR)
      Deve essere, inoltre, valutata la conformità alla direttiva RoHS e al regolamento sulla Cyber-security (obbligatorio dal 1/8/2025)
      Nel caso la batteria non sia già marcata CE sarà anche necessario valutare la sicurezza della batteria.
      Cordiali Saluti
      Sicom Test

      Rispondi
      • Grazie per le informazioni dettagliate sui requisiti di conformità.

        La batteria utilizzata nel nostro prodotto è già marcata CE.

        Un paio di chiarimenti:

        La prossima normativa sulla sicurezza informatica è applicabile specificamente al prodotto o al produttore nel suo complesso?

        Durante l’uso, il prodotto può essere vicino a una persona (ad esempio, come con un laptop) ma in genere non viene tenuto in mano. Dato questo scenario di utilizzo, lo standard EN 62311 richiederebbe ancora i test SAR?

        Rispondi
        • Buongiorno,
          La cyber-security va applicata al prodotto.
          Il SAR va applicato se il prodotto viene utilizzato in modo continuativo a una distanza dal corpo umano inferiore a 20 cm.
          Cordiali Saluti
          Sicom Test

          Rispondi
  2. Buongiorno,
    la direttiva Ecodesign si applica anche ai prodotti sviluppati con licenza aperta? Un prodotto simile ad una scheda di rete.
    La seconda domanda è: se il cliente desidera un plug-in diverso, dovrebbe essere testato insieme all’intero sistema?

    Rispondi
    • Buongiorno,
      La direttiva ecodesign si applica ai prodotti connessi alla rete elettrica, se non esiste un regolamento specifico per un tipo di prodotto bisogna comunque verificare, nel caso di prodotti domestici e da ufficio, che il consumo in stand-by (o spento ma connesso alla rete) sia inferiore ai limiti prescritti. Se il prodotto è un prodotto plug-in che si collega ad un sistema alimentato dalla rete elettrica l’ecodesign si applica al sistema completo.
      Cordiali Saluti
      Sicom Test

      Rispondi
  3. Buonasera. Per favore vorrei sapere se per gli interruttori magnetotermici i test report LVD sono obbligatori e richiedono l’intervento di un organismo notificato. Stessa domanda per le luci natalizie. Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno,
      Gli interruttori magnetotermici ricadono sotto LVD, quindi sono necessari i test report per dimostrarne la conformità; non è necessario l’intervento di un organismo notificato in quanto secondo la premessa (9) della direttiva LVD: ” La presente direttiva non prevede alcuna procedura di valutazione della conformità che richieda l’intervento di un organismo notificato.”
      Per quanto riguarda le luci natalizie esse ricadono sotto la LVD se destinate ad essere adoperate ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, altrimenti ricadono sotto la direttiva di sicurezza generale dei prodotti (2001/95/EC); inoltre se più luci natalizie vengone utilizzate per creare un installazione quest’ultima (in Italia) deve anche rispettare la norma sulle installazioni.
      Cordiali Saluti
      Sicom Test

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  4. Che direttive dovrei rispettare per un pannello fotovoltaico da balcone da 39V e 10,8A in CC….con micro-inverter 350W a 230Volt AC connesso alla rete domestica in parallelo con il Distributore (alla spina)? Si parlerebbe di una potenza finale con 1 pannello di 350W mentre con n°2 in parallelo di 700W in AC.

    Rispondi
    • Buogiorno,
      I singoli moduli devono essere conformi ai requisiti delle direttive:
      -Bassa tensione
      -Compatibilità Elettromagnetica
      -RoHS
      Cordiali Saluti
      Sicom Test

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      • Ma l’assemblato “pannello+inverter+quadretto con protezioni+spina” non dovrebbe avere un’unica marcatura CE come insieme, pur possedendo i singoli componenti già la marcatura?

        Rispondi
        • Buongiorno,
          Se l’assamblato “pannello+inverter+quadretto con protezioni+spina” viene venduto all’utente finale come unico prodotto, sì, deve avere un’unica marcatura, le direttive applicabili sono le stesse.
          Cordiali Saluti
          Sicom Test

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Domande e commenti

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