Fabbricante, importatore, distributore: i ruoli e gli obblighi per la marcatura CE

Fabbricante, importatore, distributore: i ruoli e gli obblighi per la marcatura CE

La certificazione CE è un elemento indispensabile alla commercializzazione di alcune tipologie di prodotti sul mercato europeo.
Il marchio CE garantisce al consumatore la conformità del prodotto stesso a tutte le disposizioni della Comunità Europea, in termini di tutela della salute, sicurezza e salvaguardia dell’ambiente.

Come messo in evidenza nella decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 768/2008/CE, la marcatura CE “è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato”.
Questo processo, disciplinato dalla Decision No 768/2008/EC, presenta una serie di obblighi specifici per i diversi operatori economici coinvolti.

Per entrare nel vivo dei compiti dei diversi operatori economici, sono state individuate le seguenti figure: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore; ovvero i soggetti coinvolti nella produzione, nella immissione e nella distribuzione del prodotto sul mercato.

Ad un livello generale, la certificazione CE dei prodotti è da annoverarsi tra i doveri del fabbricante, ma esistono varie implicazioni che coinvolgono in prima persona le figure di importatore e distributore.

Il fabbricante e i suoi obblighi

Si tratta della persona, fisica o giuridica, che fabbrica materialmente il prodotto o ne commissiona la progettazione e la fabbricazione, commercializzandolo apponendovi il proprio marchio o nome.

Questa figura ha l’obbligo di redigere, o fare redigere da un laboratorio competente, come Sicom Testing, la procedura di valutazione della conformità del prodotto, verificando che esso sia congruente ai requisiti richiesti dalle direttive della Comunità Europea.
Si occuperà di redigere, o fare redigere, la dichiarazione di conformità UE, predisponendo un fascicolo tecnico per la marcatura CE contenente i documenti che attestino la piena rispondenza dell’oggetto alle direttive vigenti.

Questo fascicolo tecnica deve essere preparato prima dell’immissione sul mercato dell’oggetto e conservata per 10 anni.

E’ obbligo del fabbricante apporre il marchio CE, che deve essere visibile, leggibile e indelebile, nonché la messa a punto di azioni correttive laddove si avvedesse che il prodotto immesso sul mercato non fosse conforme alle direttive della Comunità Europea.

Il rappresentante autorizzato del fabbricante

Come spiegato nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, al fabbricante è permesso di nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Questa figura si occupa di mantenere relazioni con le autorità nazionali competenti, rappresentando il fabbricante nell’atto di conservare, e rendere disponibili, la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica, esponendole prontamente a seguito di una richiesta motivata.

Il Rappresentante autorizzato si occupa di cooperare con le autorità nazionali competenti in tutte quelle azioni che vadano a risolvere i rischi di non conformità dei prodotti inclusi nel proprio mandato di rappresentanza.

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La figura dell’importatore e i suoi obblighi

La Comunità Europea ha stabilito che l’importatore sia quella persona, fisica o giuridica, che immette nel mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo.

L’importatore deve verificare che il prodotto da lui importato:
• sia dotato di Certificato di conformità CE;
• abbia il marchio CE visibile, leggibile ed indelebile;
• disponga dell documentazione per la tracciabilità;
• soddisfi eventuali avvertenze specifiche.
Quando l’importatore ha ragione di credere che il prodotto non sia conforme non deve metterlo sul mercato finchè non sia stato conformato.

L’importatore deve garantire che, nel periodo di tempo in cui il prodotto è sotto la sua responsabilità, non venga modificato in modo che possa mettere a repentaglio la sua conformità.
L’importatore è soggetto al dovere di identificarsi, riportando i propri dati – nome, indirizzo, denominazione commerciale registrata o marchio registrato – sull’oggetto oppure, ove non fosse possibile, in un documento di accompagnamento o sull’imballaggio del prodotto stesso.

Infine, proprio come nel caso del fabbricante, l’importatore ha l’obbligo di conservare la documentazione tecnica per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato e di informare il fabbricante e le autorità di vigilanza laddove sorgano dei fattori di rischio potenzialmente lesivi della conformità del prodotto.

Il distributore e i suoi obblighi

Si tratta di quella persona fisica o giuridica – differente dal fabbricante e dall’importatore – che distribuisce sul mercato un prodotto.
Tra i suoi obblighi possiamo annoverare quello di accertarsi, come nel caso dell’importatore, della conformità dei prodotti con le direttive della Comunità Europea, in quanto a presenza del marchio CE, indicazioni relative alla tracciabilità ed avvertenze, garantendo la conoscenza della documentazione tecnica connessa al prodotto.
Il distributore è inoltre obbligato a garantire che, nel lasso di tempo in cui il prodotto si trova sotto la sua responsabilità, questo non venga esposto a rischi che ne possano compromettere la conformità.
E’ infine necessario che il distributore sappia riconoscere i prodotti non conformi e che si adoperi a segnalare le incongruenze.

Un caso importante, che occorre sottolineare, è quello che riguarda un importatore o un distributore che commercializzino un prodotto apponendovi il proprio nome o il proprio marchio commerciale. In questa eventualità, infatti, i soggetti in questione sono considerati dalla normativa al pari di un fabbricante e devono rispondere a tutti obblighi connessi alla sua figura.

Sicom Testing offre un servizio completo per la certificazione CE dei prodotti.

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148 commenti su “Fabbricante, importatore, distributore: i ruoli e gli obblighi per la marcatura CE”

    • Buongiorno,
      Per qualsiasi prodotto il manuale deve contenere le instruzioni per il corretto uso, la corretta installazione, e i rischi che il prodotto presenta; ulteriori informazioni che devono essere inserite nel manuale dipendono dallo specifico prodotto e sono indicate negli standard applicabili allo stesso.
      Cordiali Saluti
      Sicom Test

    • Buongiorno,
      Quando su un prodotto viene apposto il marchio CE questo è valido in tutti i paesi dell’Unione europea. Chi immette sul mercato un apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale è considerato il fabbricante.
      Cordiali Saluti
      Sicom Test

  1. Salve buon giornoabbiamo
    Brevettato una Vending machine volevo capire se noi avendo una società che effettua commercio e non produzione. delle nostre macchinette potessimo apporci noi la marcatura ce pur nnn essendo i produttori

    • Buongiorno,
      Viene considerato come fabbricante “la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale”.
      Il fabbricante è il responsabile della marcatura CE
      Cordiali Saluti
      Sicom Test

  2. Buongiorno,acquisto con regolare fattura,come distributore all’ingrosso, dentro la comunita’ europea,in italia ed estero,ricambi per telefoni ,nella fattispecie display e batterie.Oltre alla scritta sulla confezione made in china, non compare nessuno riferimento dell’ importatore od al distributore europeo. invece sugli accessori si. Come mi devo comportare? bisogna integrare con un etichetta? o va bene cosi? so’ che in giro le autorita’ competenti(gdf) ,chiedono la presenza della provienza sulla convezione.

    • Buongiorno,
      Secondo le direttive europee sui prodotti devono essere indicati i riferimenti del Produttore e dell’importatore, come distributori avete l’obbligho di verificare che queste informazioni siano presenti.
      Come distributori avete, inoltre, l’obbligo di:
      -verificare che sia presente la marcatura CE (se richiesta)
      -sia presente la documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori
      -garantire che, mentre l’apparecchiatura è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità.
      -non immettere sul mercato apparecchiature che ritenete non conformi e informare le autorità se queste apparecchiature presentano un rischio
      -fornire la documentazione delle apparecchiature a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente.
      Cordiali Saluti
      Sicom Test

  3. Buon pomeriggio,
    si deve indicare “importato da….con ragione sociale ecc…oppure è sufficiente soltanto la ragione sociale? grazie

    • Buongiorno,
      Secondo le direttive gli importatori devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati.
      Cordiali Saluti
      Sicom Test

  4. Ciao buon giorno,
    Devo importare dalla Cina alcuni dispositivi elettronici che hanno le certificazioni CE del produttore, ma mi vengono forniti da un distributore di questo produttore. Devo informare sull’etichettatura di questi dispositivi il nome del produttore o il nome del distributore che me li fornisce? (il mio accordo è solo con il distributore cinese), rivenderò questi prodotti in Spagna.

    • Buongiorno,
      Sul prodotto o sull’imballaggio devono essere indicati il nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale del fabbricante (chi ha emesso la dichiarazione di conformità europea), e dell’importatore (in questo caso i vostri dati).
      Cordiali Saluti
      Sicom Test

Domande e commenti

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