La direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE (RED) stabilisce un quadro normativo per l’immissione di apparecchiature radio sul mercato europeo. L’obiettivo di questa direttiva è garantire un mercato unico per le apparecchiature radio, stabilendo i requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, la compatibilità elettromagnetica e l’uso efficiente dello spettro radio. La direttiva 2014/53/UE (RED), inoltre, si pone alla base di ulteriori regolamenti che disciplinano alcuni aspetti aggiuntivi, quali – ad esempio – la protezione della privacy e le misure anti-frode.
Questa direttiva rientra nel quadro legislativo per la libera circolazione e commercializzazione dei prodotti nella comunità europea. Il suo fine ultimo è quello di evitare i rischi connessi ai prodotti radio, difendendo un interesse comune dei cittadini e delle aziende europee richiedendo la certificazione di apparecchiature radio.
Il nome in inglese per questa direttiva è: Radio Equipment Directive;
La sua sigla abbreviata è: RED;
Il suo codice è: 2014/53/EU;
Le precedenti direttive su questo argomento, oggi non più in vigore sono: 1999/5/EC, 98/13/EC.
E’ utile conoscere i riferimenti delle vecchie direttive perché si trovano sovente nella documentazione di prodotti o componenti, ma anche nelle leggi e regolamenti europei se non sono stati recentemente aggiornati.
Campo di applicazione: la direttiva 2014/53/UE (RED) riguarda ogni prodotto elettrico o elettronico che emetta e/o riceva intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione.
Requisiti essenziali: i prodotti coinvolti dall’ambito di applicazione della direttiva, per essere messi sul mercato europeo, devono essere conformi a seguenti requisiti essenziali per la certificazione di apparecchiature radio.
- Protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione;
- Adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE;
- Utilizzo efficace dello spettro radio ed evitamento delle interferenze dannose;
- Le apparecchiature radio di determinate categorie devono garantire la conformità a ulteriori requisiti essenziali, ad esempio contro le frodi o per l’uso da parte di disabili.
Principali contenuti della direttiva
- Premesse
- Campo di applicazione
- Definizioni
- Requisiti essenziali
- Obblighi del fabbricante
- Obblighi degli altri operatori economici
- Libera circolazione
- Presunzione di conformità e norme armonizzate
- Valutazione di conformità
- Organismi notificati
- Marcatura CE
Premesse
S’intendono come “Premesse” le motivazioni che hanno portato alla scrittura della direttiva stessa.
Campo di applicazione
Il campo di applicazione definisce le categorie di prodotti o di fenomeni disciplinati dalla direttiva. Spesso viene espresso un criterio generale affiancato da liste esplicite di prodotti/fenomeni che sono soggetti alla direttiva e di prodotti/fenomeni che sono esclusi dalla direttiva in modo da chiarire le situazioni particolari.
Definizioni
Nella sezione “Definizioni” si intendono incluse tutte quelle spiegazioni specifiche dei principali termini utilizzati nella direttiva, utili a comprendere a pieno il campo di applicazione.
Requisiti essenziali
I requisiti essenziali sono i requisiti ai quali il prodotto deve essere conforme per poter essere immesso sul mercato. Spesso i requisiti essenziali si collocano nell’allegato I della direttiva.
Obblighi del fabbricante
Il fabbricante (o un suo mandatario nella Comunità Europea) è il principale responsabile dell’immissione di un prodotto sul mercato. In questo capitolo vengono descritti gli obblighi e le procedure che questi deve seguire, rimandando agli allegati della direttiva per speigazioni e regolamentazioni più dettagliate.
Obblighi degli altri operatori economici
Distributori e commercianti al dettaglio sono anch’essi responsabili e perseguibili se commerciano oggetti che non sono conformi alle direttive europee. Essi devono verificare che il prodotto sia stato sottoposto alla certificazione di apparecchiature radio, che sia dotato della dichiarazione di conformità UE e che rechi il marchio CE.
L’eventuale importatore deve assicurarsi che le procedure per la verifica di conformità del prodotto siano state eseguite, deve verificare la presenza della marcatura CE e assicurarsi che la documentazione tecnica del prodotto sia a disposizione delle autorità nazionali competenti.
Libera circolazione
Gli Stati membri devono presumere che i prodotti muniti di marcatura CE siano conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che ne prevedono l’apposizione. Non possono pertanto vietare, limitare o impedire l’immissione nel mercato e la messa in servizio sul loro territorio di prodotti che recano la marcatura CE, a meno che le disposizioni in materia di marcatura CE non siano state applicate impropriamente.
Presunzione di conformità e norme armonizzate
Alle direttive di nostro interesse è associata una lista di Norme armonizzate che viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Le Norme armonizzate facilitano molto la verifica della conformità di un prodotto ai requisiti di una direttiva. In queste norme viene descritto in dettaglio come devono essere eseguite le prove o altri generi di valutazione necessari per verificare che un prodotto sia conforme.
Se per un prodotto sono disponibili le Norme armonizzate a copertura di tutti i requisiti della direttiva – se queste norme vengono applicate in maniera completa ed il prodotto supera tutte le prove previste dalle norme stesse – allora si può presumere che il prodotto sia conforme ai requisiti di quella direttiva. In mancanza di Norme armonizzate adeguate al prodotto il percorso è più complicato e costoso.
Attrezzare un laboratorio idoneo per eseguire le prove richieste dalle Norme Armonizzate è cosa piuttosto onerosa. Per questo motivo i fabbricanti si affidano sovente a laboratori di prova esterni.
Organismi notificati
In Europa è l’ente che può fare una valutazione di conformità agendo come terza parte oppure valutare se quella fatta dal produttore e dai suoi laboratori di fiducia è corretta. Nella gran parte dei casi tuttavia il ricorso a un organismo notificato non è previsto o comunque non necessario.
Marcatura CE
I prodotti conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che prevedono la marcatura CE devono recarla. Tale marcatura è, in particolare, un’indicazione che i prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di tutte le direttive applicabili e che sono stati sottoposti a una procedura di valutazione della conformità prevista dalle direttive stesse. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare le misure necessarie per proteggere la marcatura CE.
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