Forni e avvertimenti di pericolo: le evoluzioni normative

In passato era molto comune rintracciare – sui forni a microonde o su altri tipi di forno – un avvertimento sul coperchio che segnalava “Pericolo: superficie calda”. Con il passare degli anni questa tipologia di avvisi è quasi scomparsa, in relazione a una restrizione contenuta nella norma armonizzata della Commissione Europea, che ha segnato l’aggiornamento dell’assetto normativo precedente.

Avvertimenti di pericolo e deroghe ai limiti di temperatura

A motivare gli avvertimenti di pericolo sui coperchi dei forni era proprio la norma a loro dedicata. Nella EN 60335-2-9:2003 + A2:2006 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010, infatti, esiste una nota che indicherebbe una possibile deroga alle temperature massime, applicabile in alcuni casi e con – appunto – l’apposizione necessaria dell’avviso di superficie calda.

Esaminando la nota b della tabella Table Z101 (aggiunta con la A13:2010) si apprende che – qualora gli standard di temperatura non possano essere rispettati per limitazioni costruttive o dimensionali dell’apparecchio – l’aumento di temperatura massimo potrebbe essere il doppio dei valori in tabella. In quella specifica casistica, dunque, andrebbe applicato l’avvertimento di superficie calda sull’apparecchio.

Un aspetto basilare da sottolineare è che questa sensibile modifica dei limiti di temperatura sarebbe consentita solo in presenza di una reale e oggettiva limitazione costruttiva o dimensionale che impedisse di rispettare i limiti originali.

La frase della nota a cui si fa riferimento esplica perfettamente l’eccezionalità del caso. Eccone il testo completo: “Quando, a causa della costruzione o di limitazioni dimensionali dell’apparecchio, non è possibile rispettare i valori richiesti, l’aumento massimo di temperatura non deve essere superiore al doppio dei valori indicati. In tali casi, sulla superficie interessata dell’apparecchio deve essere apposta un’avvertenza“.

La restrizione della Commissione Europea

Nella lista delle norme armonizzate pubblicata sulla Gazzetta Europea, dove viene recepito questo emendamento, si trova una sezione che esclude la nota sopra indicata, ridefinendo gli standard per la sicurezza dei prodotti.

Se ne riporta il testo completo: “L’applicazione delle seguenti parti della norma EN 60335-2-9:2003, con ultima modifica A13:2010, non conferisce presunzione di conformità agli obiettivi di sicurezza al punto 1, lettera c), dell’allegato I della direttiva 2014 /35/UE, in combinazione con il punto 2, lettera b), di detto allegato:

  • nota b della tabella Z101 nella sezione 11,
  • le parti del paragrafo 7.1 che rimandano alla nota b della tabella Z101,
  • le parti della Sezione 11.Z10x che si riferiscono alle aperture di ventilazione.”

La restrizione in oggetto è stata prodotta nel 2017 ed è da allora, dunque, che non è possibile utilizzare la nota b della tabella Table Z101 aumentando i limiti di temperatura, neanche riportando l’avviso di pericolo a cui si fa riferimento nella Table Z101.

Com’è noto le norme armonizzate vengono scritte su mandato della Commissione Europea e un pronunciamento di quest’ultima ha la priorità.

Ad oggi, nella pratica di laboratorio e nelle analisi sulla sicurezza del prodotto che portiamo avanti di consueto, ci capita di esaminare prodotti che – per quanto correttamente in linea con gli standard attuali – riportano l’avvertimento di pericolo, nonostante questo non sia necessario.

Non si tratta di prodotti arretrati, ma di casistiche che stimolano la riflessione sulle avvertenze tra produttore e consumatore. L’avvertimento di “Pericolo. superficie calda” è, chiaramente, una pratica non vietata, ma davvero sconsigliabile poiché avvisi non necessari distraggono da quelli importanti, su cui sarebbe corretto focalizzare l’attenzione.

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