Forni e avvertimenti di pericolo: le evoluzioni normative

In passato era molto comune rintracciare – sui forni a microonde o su altri tipi di forno – un avvertimento sul coperchio che segnalava “Pericolo: superficie calda”. Con il passare degli anni questa tipologia di avvisi è quasi scomparsa, in relazione a una restrizione contenuta nella norma armonizzata della Commissione Europea, che ha segnato l’aggiornamento dell’assetto normativo precedente.

Avvertimenti di pericolo e deroghe ai limiti di temperatura

A motivare gli avvertimenti di pericolo sui coperchi dei forni era proprio la norma a loro dedicata. Nella EN 60335-2-9:2003 + A2:2006 + A1:2004 + A2:2006 + A12:2007 + A13:2010, infatti, esiste una nota che indicherebbe una possibile deroga alle temperature massime, applicabile in alcuni casi e con – appunto – l’apposizione necessaria dell’avviso di superficie calda.

Esaminando la nota b della tabella Table Z101 (aggiunta con la A13:2010) si apprende che – qualora gli standard di temperatura non possano essere rispettati per limitazioni costruttive o dimensionali dell’apparecchio – l’aumento di temperatura massimo potrebbe essere il doppio dei valori in tabella. In quella specifica casistica, dunque, andrebbe applicato l’avvertimento di superficie calda sull’apparecchio.

Un aspetto basilare da sottolineare è che questa sensibile modifica dei limiti di temperatura sarebbe consentita solo in presenza di una reale e oggettiva limitazione costruttiva o dimensionale che impedisse di rispettare i limiti originali.

La frase della nota a cui si fa riferimento esplica perfettamente l’eccezionalità del caso. Eccone il testo completo: “When, due to the construction or dimensional limitations of the appliance, the required values cannot be met, the maximum temperature rise shall not be higher than twice the values indicated. In such cases, a warning shall be marked on the relevant surface of the appliance“.

La restrizione della Commissione Europea

Nella lista delle norme armonizzate pubblicata sulla Gazzetta Europea, dove viene recepito questo emendamento, si trova una sezione che esclude la nota sopra indicata, ridefinendo gli standard per la sicurezza dei prodotti.

Se ne riporta il testo completo: “The application of the following parts of standard EN 60335-2-9:2003, as last amended by A13:2010, does not confer a presumption of conformity to the safety objectives laid down in point 1(c) of Annex I to Directive 2014/35/EU, in conjunction with point 2(b) of that Annex:

  • footnote b of Table Z101 in Section 11,
  • the parts of Section 7.1 which refer to footnote b of Table Z101,
  • the parts of Section 11.Z10x which refer to ventilation openings.”

La restrizione in oggetto è stata prodotta nel 2017 ed è da allora, dunque, che non è possibile utilizzare la nota b della tabella Table Z101 aumentando i limiti di temperatura, neanche riportando l’avviso di pericolo a cui si fa riferimento nella Table Z101.

Com’è noto le norme armonizzate vengono scritte su mandato della Commissione Europea e un pronunciamento di quest’ultima ha la priorità.

Ad oggi, nella pratica di laboratorio e nelle analisi sulla sicurezza del prodotto che portiamo avanti di consueto, ci capita di esaminare prodotti che – per quanto correttamente in linea con gli standard attuali – riportano l’avvertimento di pericolo, nonostante questo non sia necessario.

Non si tratta di prodotti arretrati, ma di casistiche che stimolano la riflessione sulle avvertenze tra produttore e consumatore. L’avvertimento di “Pericolo. superficie calda” è, chiaramente, una pratica non vietata, ma davvero sconsigliabile poiché avvisi non necessari distraggono da quelli importanti, su cui sarebbe corretto focalizzare l’attenzione.

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