La Direttiva sulla Progettazione ecocompatibile (ErP)

La direttiva europea sulla Progettazione ecocompatibile 2009/125/EC (ErP) stabilisce un quadro normativo per l’immissione di apparecchiature connesse all’energia sul mercato europeo. Garantisce la possibilità di armonizzare a livello comunitario le specifiche per la progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi relativi all’energia. La direttiva, inoltre, contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

Questa direttiva rientra nel quadro legislativo per la libera circolazione e commercializzazione dei prodotti nella comunità europea.

In genere la direttiva intende evitare i rischi connessi ad un prodotto o ad un fenomeno. Uno stesso prodotto può essere disciplinato da varie direttive.

La finalità di questa direttiva è la difesa di un interesse comune dei cittadini europei e delle aziende europee.

Il nome in inglese per questa direttiva è: Ecodesign Directive – Energy related product;

La sua sigla abbreviata è: ErP;

Il suo codice è: 2009/125/EC;

La precedente direttiva su questo argomento, oggi non più in vigore è: 2005/32/EC.

È utile conoscere i riferimenti delle vecchie direttive perché si trovano sovente nella documentazione di prodotti o componenti, ma anche nelle leggi e regolamenti europei se non sono stati recentemente aggiornati.

Campo di applicazione: questa direttiva riguarda qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo, incluse le parti destinate a essere integrate nei prodotti. Esiste invece una regolamentazione specifica per gli apparecchi di illuminazione.

Requisiti essenziali: questi prodotti per essere messi sul mercato europeo devono essere conformi ai requisiti essenziali descritti nell’allegato 1 della direttiva. Si tratta dei criteri per l’elaborazione di specifiche comunitarie, i quali definiscono il regolamento specifico per il prodotto in esame.

Principali contenuti della direttiva

  • Premesse
  • Campo di applicazione
  • Definizioni
  • Requisiti essenziali
  • Obblighi del fabbricante
  • Obblighi degli altri operatori economici
  • Libera circolazione
  • Presunzione di conformità e norme armonizzate
  • Valutazione di conformità
  • Organismi notificati
  • Marcatura CE

Premesse

Sono le motivazioni che hanno portato alla scrittura della direttiva.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione definisce le categorie di prodotti o di fenomeni disciplinati dalla direttiva.

Sovente viene dato un criterio generale affiancato da liste esplicite di prodotti/fenomeni che sono soggetti alla direttiva e di prodotti/fenomeni che sono esclusi dalla direttiva in modo da chiarire le situazioni particolari.

Casa ecocompatibileDefinizioni

Servono anche a capire il campo di applicazione della direttiva fornendo la definizione dei principali termini utilizzati.

Requisiti essenziali

I requisiti essenziali sono requisiti ai quali il prodotto deve essere conforme per poter essere immesso sul mercato.

Sovente i requisiti si trovano nell’allegato I della direttiva.

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante (o un suo mandatario nella comunità europea) è il principale responsabile dell’immissione di un prodotto sul mercato. In questo capitolo vengono descritti gli obblighi e le procedure che esso deve seguire, rimandando agli allegati della direttiva per gli aspetti di maggior dettaglio.

Obblighi degli altri operatori economici

Distributori e commercianti al dettaglio sono anch’essi responsabili e perseguibili se commerciano oggetti che non sono conformi alle direttive europee. Essi devono verificare che il produttore abbia fatto eseguire il collaudo di sicurezza elettrica, che il prodotto sia dotato della dichiarazione di conformità UE e che rechi il marchio CE.

L’eventuale importatore deve assicurarsi che le procedure per la verifica di conformità del prodotto siano state eseguite, deve verificare la presenza della marcatura CE e assicurarsi che la documentazione tecnica del prodotto sia a disposizione delle autorità nazionali competenti.

Libera circolazione

Gli Stati membri devono presumere che i prodotti muniti di marcatura CE siano conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che ne prevedono l’apposizione. Non possono pertanto vietare, limitare o impedire l’immissione nel mercato e la messa in servizio sul loro territorio di prodotti che recano la marcatura CE, a meno che le disposizioni in materia di marcatura CE non siano state applicate impropriamente.

Presunzione di conformità e norme armonizzate

Alle direttive di nostro interesse è associata una lista di Norme armonizzate che viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Le Norme armonizzate facilitano molto la verifica della conformità di un prodotto ai requisiti di una direttiva. In queste norme viene descritto in dettaglio come devono essere eseguite le prove o altri generi di valutazione necessari per presumere che un prodotto sia conforme.

Se per un prodotto sono disponibili le Norme armonizzate a copertura di tutti i requisiti della direttiva, se queste norme vengono applicate in maniera completa ed il prodotto supera tutte le prove previste in queste norme, allora si può presumere che il prodotto sia conforme ai requisiti di quella direttiva.

In mancanza di Norme armonizzate adeguate al prodotto il percorso è più complicato e costoso.

Attrezzare un laboratorio idoneo per eseguire le prove richieste dalle Norme Armonizzate è cosa piuttosto onerosa. Per questo motivo i fabbricanti si affidano sovente a laboratori di prova esterni.

Organismi notificati

In Europa è l’ente che può fare una valutazione di conformità agendo come terza parte oppure valutare se quella fatta dal produttore e dai suoi laboratori di fiducia è corretta.

Nella gran parte dei casi tuttavia il ricorso a un organismo notificato non è previsto o comunque non necessario.

Marcatura CE

I prodotti conformi a tutte le disposizioni delle direttive applicabili che prevedono la marcatura CE devono recarla. Tale marcatura è, in particolare, un’indicazione che i prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di tutte le direttive applicabili e che sono stati sottoposti a una procedura di valutazione della conformità prevista dalle direttive stesse. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare le misure necessarie per proteggere la marcatura CE.

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