Apparecchiature radio: obblighi e condizioni per l’Immissione sul mercato europeo

La Direttiva RED 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio – emanata il 16 aprile 2014 e abrogante la direttiva 1999/5/CE – regola l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio nell’Unione, definendo obblighi e condizioni per poter procedere in tal senso.

Ambito di applicazione

La direttiva definisce come “apparecchiatura radio”, un prodotto elettrico o elettronico che emette e/o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un’antenna, per poter emettere e/o ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione.

Sono escluse dall’applicazione della direttiva le apparecchiature radio utilizzate o modificate da radioamatori, le apparecchiature radio usate esclusivamente nelle attività concernenti la pubblica sicurezza, l’equipaggiamento marittimo che rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE, alcune apparecchiature per l’aviazione – definite dal regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio – e i kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca.

I principi generali della direttiva per le apparecchiature radio riguardano il rispetto dei requisiti essenziali per la sicurezza elettrica del prodotto, la compatibilità elettromagnetica (EMC), l’uso efficace dello spettro radio. Parametri focali nel processo di certificazione di apparecchiature radio che – quando conformi – sono dimostrati dalla presenza della marcatura CE e della dichiarazione di conformità.

Nel processo di certificazione di apparecchiature radio, la direttiva individua diverse tipologie di operatori economici rispondenti a diversi obblighi. Si tratta di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori.

Obblighi dei fabbricanti

All’atto dell’immissione delle loro apparecchiature radio sul mercato, i fabbricanti sono tenuti ad assicurare che queste siano state progettate e fabbricate in conformità con la direttiva, preparando la documentazione tecnica ed eseguendo – o facendo eseguire a un Laboratorio competente come Sicom Testing – la relativa procedura di valutazione della conformità per la certificazione di apparecchiature radio.

I fabbricanti sono tenuti a redigere – o a far redigere – una dichiarazione di conformità UE , apporre la marcatura CE, conservando la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato e fornendola alle autorità competenti quando richiesto.

Obbligo dei fabbricanti è inoltre garantire che la produzione continui a essere conforme alla direttiva, assicurandosi che sulle apparecchiature radio da loro immesse sul mercato, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, il loro nome, la loro denominazione commerciale o marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati, in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale.

A corredo del prodotto, i fabbricanti garantiscono che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata da una copia della dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata.

In ultimo, i fabbricanti hanno il dovere di intraprendere le misure correttive necessarie laddove si ritenga che un’apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conforme alla direttiva.
Apparecchiatura radio

Obblighi dei rappresentanti autorizzati

Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato che avrà il dovere di mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato e fornire tutta la documentazione necessaria a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente.

Obblighi degli importatori

L’importatore che voglia immettere sul mercato un’apparecchiatura radio ha l’obbligo di verificarne la conformità, assicurandosi che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità, essendo in possesso della documentazione tecnica inerente alla certificazione di apparecchiature radio descritta nel punto precedente.

Gli importatori, come i fabbricanti, rispondono all’obbligo di indicare sull’apparecchiatura radio, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati.

Garantiscono inoltre che l’apparecchiatura radio sia accompagnata da istruzioni e informazioni sulla sicurezza e che le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità dell’apparecchiatura stessa.

Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato gli importatori conservano la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.

In ultimo, come nel caso dei fabbricanti, gli importatori che abbiamo motivo di ritenere che un’apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conforme alla direttiva, sono tenuti a intraprendere le misure correttive necessarie.

Obblighi dei distributori

Prima di mettere l’apparecchiatura radio a disposizione sul mercato i distributori hanno l’obbligo di verificare che essa rechi la marcatura CE, sia accompagnata dalla documentazione necessaria, nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza.

E’ loro dovere assicurare – come nel caso degli importatori – che durante l’immagazzinamento o il trasporto l’apparecchiatura radio non subisca danni che possano mettere a rischio la sua conformità. Sono tenuti, inoltre, a informare l’autorità di vigilanza nel caso in cui ipotizzino che il prodotto non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, intraprendendo le misure correttive necessarie o ritirando il prodotto dal mercato quando doveroso.

I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, sono obbligati a cooperare, fornendo a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchiatura radio.

Sicom Testing esegue nei propri laboratori tutte le prove previste per la certificazione di apparecchiature radio e per quei prodotti di diverso genere che prevedono l’utilizzo di interfacce radio.

Per chiedere ulteriori informazioni su questo argomento, scrivere a info@sicomtesting.com
o chiamare il numero +39 0481 778931.

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