Dieci punti dalla Direttiva Europea sulle apparecchiature radio

Direttiva 2014/53/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

In data 22.05.2014 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la Direttiva 2014/53/EU emanata dal Parlamento e Consiglio Europeo e rivolta alle apparecchiature radio che trasmettono, emettono o ricevono intenzionalmente onde radio per scopi di radio comunicazione o radio determinazione e che usano sistematicamente lo spettro radio.

Le apparecchiature terminali a linea fissa non sono da considerarsi incluse nella direttiva.

La recente pubblicazione abroga la Direttiva 1999/5/CE in quanto soggetta a diverse e sostanziali modifiche e perciò dismessa per scopi di chiarezza.

In breve, 10 punti tratti dalla Direttiva

  1. Il trasmettitore non deve generare interferenze dannose e le emissioni di onde radio indesiderate dovrebbero essere limitate ad un livello che, allo stato del progresso tecnologico raggiunto, consenta di evitare interferenze dannose.
  2. Il ricevitore, quando presente, deve possedere un livello di prestazioni che ne permetta un regolare fuznionamento e lo protegga dal rischio di interferenze dannose.
  3. La capacità di ricezione del ricevitore è considerato un fattore importante per garantire l’uso efficiente dello spettro radio: esso deve disporre di un’adeguata resistenza contro interferenze dannose e segnali indesiderati.
  4. L’interoperabilità tra apparecchiature e accessori radio, per particolari categorie o classi, deve prevedere uno standard (caricabatterie) al fine di ridurre l’accumulo di rifiuti elettronici e costi inutili.
  5. La protezione dei dati personali e della vita privata degli utilizzatori di apparecchiature radio nonché la tutela delle frodi, devono essere migliorate mediante lo sviluppo di opportune caratteristiche implementate nei prodotti.
  6. Le apparecchiature devono supportare l’accesso ai servizi di emergenza e la progettazione deve includere lo sviluppo per un facile utilizzo anche da parte di persone disabili.

  7. Possibilità di caricare o modificare software solo se la conformità dell’apparecchiatura non viene compromessa.
  8. Obbligo di registrazione in un sistema centralizzato delle apparecchiature radio destinate all’immissione sul mercato per aumentare l’efficienza e l’efficacia della vigilanza del mercato e contribuire ad elevare il livello di conformità alla presente direttiva. Tale obbligo comporta oneri aggiuntivi per gli operatori economici e dovrebbe quindi essere introdotto soltanto per le categorie di apparecchiature radio per le quali non è ancora stato raggiunto un elevato livello di conformità.
  9. Per i fabbricanti non è prevista la notifica preventiva d’informazione delle condizioni d’uso di apparecchiature radio che utilizzano bande di frequenze non armonizzate.
    Il sistema ECO Frequency Information System (EFIS) dell’Ufficio Europeo delle Comunicazioni (ECO) è a disposizione dei fabbricanti che possono cercare informazioni sulle frequenza per tutti gli Stati Membri e valutare se, e a quali condizioni, tali apparecchiature radio possono essere utilizzate all’interno di ogni Stato Membro.
  10. Ai fini della promozione, delle attività di dimostrazione all’interno di fiere, mostre ed eventi è possibile esporre apparecchiature radio non conformi alla presente direttiva e che non possono essere immesse sul mercato purché gli espositori garantiscano che sia fornito un livello sufficiente di informazione al pubblico.

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