Direttiva 2014/53/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
In data 22.05.2014 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la Direttiva 2014/53/EU emanata dal Parlamento e Consiglio Europeo e rivolta alle apparecchiature radio che trasmettono, emettono o ricevono intenzionalmente onde radio per scopi di radio comunicazione o radio determinazione e che usano sistematicamente lo spettro radio.
Le apparecchiature terminali a linea fissa non sono da considerarsi incluse nella direttiva.
La recente pubblicazione abroga la Direttiva 1999/5/CE in quanto soggetta a diverse e sostanziali modifiche e perciò dismessa per scopi di chiarezza.
In breve, 10 punti tratti dalla Direttiva
- Il trasmettitore non deve generare interferenze dannose e le emissioni di onde radio indesiderate dovrebbero essere limitate ad un livello che, allo stato del progresso tecnologico raggiunto, consenta di evitare interferenze dannose.
- Il ricevitore, quando presente, deve possedere un livello di prestazioni che ne permetta un regolare fuznionamento e lo protegga dal rischio di interferenze dannose.
- La capacità di ricezione del ricevitore è considerato un fattore importante per garantire l’uso efficiente dello spettro radio: esso deve disporre di un’adeguata resistenza contro interferenze dannose e segnali indesiderati.
- L’interoperabilità tra apparecchiature e accessori radio, per particolari categorie o classi, deve prevedere uno standard (caricabatterie) al fine di ridurre l’accumulo di rifiuti elettronici e costi inutili.
- La protezione dei dati personali e della vita privata degli utilizzatori di apparecchiature radio nonché la tutela delle frodi, devono essere migliorate mediante lo sviluppo di opportune caratteristiche implementate nei prodotti.
- Le apparecchiature devono supportare l’accesso ai servizi di emergenza e la progettazione deve includere lo sviluppo per un facile utilizzo anche da parte di persone disabili.
- Possibilità di caricare o modificare software solo se la conformità dell’apparecchiatura non viene compromessa.
- Obbligo di registrazione in un sistema centralizzato delle apparecchiature radio destinate all’immissione sul mercato per aumentare l’efficienza e l’efficacia della vigilanza del mercato e contribuire ad elevare il livello di conformità alla presente direttiva. Tale obbligo comporta oneri aggiuntivi per gli operatori economici e dovrebbe quindi essere introdotto soltanto per le categorie di apparecchiature radio per le quali non è ancora stato raggiunto un elevato livello di conformità.
- Per i fabbricanti non è prevista la notifica preventiva d’informazione delle condizioni d’uso di apparecchiature radio che utilizzano bande di frequenze non armonizzate.
Il sistema ECO Frequency Information System (EFIS) dell’Ufficio Europeo delle Comunicazioni (ECO) è a disposizione dei fabbricanti che possono cercare informazioni sulle frequenza per tutti gli Stati Membri e valutare se, e a quali condizioni, tali apparecchiature radio possono essere utilizzate all’interno di ogni Stato Membro. - Ai fini della promozione, delle attività di dimostrazione all’interno di fiere, mostre ed eventi è possibile esporre apparecchiature radio non conformi alla presente direttiva e che non possono essere immesse sul mercato purché gli espositori garantiscano che sia fornito un livello sufficiente di informazione al pubblico.
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